DEMOCRAZIA E CONFLITTO. PRENDENDO SPUNTO DA UN ARTICOLO DI G. ROSSI

Nelle situazioni di crisi che, come quella odierna – pur apparendo in primis come una grave disfunzione nel funzionamento dei meccanismi e degli apparati economici e finanziari – si presentano come un dissesto sistemico implicato in tutte le sfere delle formazioni sociali, ci si pone inevitabilmente il problema dell’efficacia delle regole classiche della democrazia politica e dello stato di diritto. In proposito il prof. Guido Rossi sul Sole 24 ore di oggi (03.06.2012) porta la discussione proprio sul piano di quella divisione dei poteri che da Montesquieu in poi ha caratterizzato l’ortodossia giuridica liberal-democratica. Secondo Rossi la maggior parte degli addetti ai lavori (politologi, economisti e uomini politici), nelle democrazie occidentali, ritengono necessario – per migliorare la capacità di agire meglio e più rapidamente –  concentrare il potere nelle mani di una esecutivo forte tale da riuscire a far fronte a stati di eccezione come quello attuale. In riferimento ad un libro scritto un paio d’anni fa da due giuristi (Posner e Vermeule, docenti a Chicago e  Harvard) il professore scrive:

<<In conclusione, secondo i due giuristi di Chicago e di Harvard, «il Congresso ha delegato estesi poteri all’Esecutivo e per le nuove iniziative l’Esecutivo conduce e il Congresso segue». E per quanto riguarda le Corti federali «non hanno mai tentato di bloccare l’erosione di poteri congressuali», con qualche rara eccezione della Corte Suprema degli Stati Uniti. Non è neppure un caso che il libro sia infarcito di citazioni di Carl Schmitt e dell’espressione «Stato di eccezione». L’ulteriore conclusione inquietante è che gli autori trattano la politica come gran parte degli economisti trattano il mercato, cioè come un meccanismo autoregolantesi che magicamente arriva a dare le risposte giuste>>.

Effettivamente quanto riportato da Rossi ci lascia piuttosto stupiti: da una parte si rivendica la necessità di ricorrere a scelte decisioniste, rifacendosi alle teorie di Schmitt, mentre dall’altra si pensa ad un sistema delle scelte politiche che si muova all’interno di un campo concorrenziale, tale da permettere il prevalere dell’opzione migliore, ottimale. Ci pare proprio che qualcosa non quadri. Posner e Vermeule proporrebbero, inoltre, la sostituzione, come principio fondante della statualità, della “rule of law” (la regola della legge) con quella che i due autori chiamano la “rule of politics”, la regola della politica. Anche se Guido Rossi non mi pare sufficientemente chiaro, sembra proprio che la regola principale della politica debba consistere nel fatto che il governo, e gli apparati ad esso collegati, dovrebbero esercitare un potere decisionale quasi assoluto fino alla nuova tornata elettorale che dovrà confermare o bocciare l’esecutivo in carica. Il principio della decisione sovrana e della legittimità che trova, in Schmitt, come correlato puramente fittizio il popolo-nazione – perché la volontà di quest’ultimo viene sempre assorbita e realizzata nel potere assoluto del “capo” e dei grandi gerarchi – viene , quindi, in questo caso mitigata in un approccio fortemente populista che gioca sulla rivalutazione della possibilità delle masse di scegliere i suoi leader. Il professore ovviamente trova inaccettabile questa degenerazione delle regole dello stato di diritto e della democrazia formale ma non è in grado di prendere in considerazione la questione decisiva. La divisione dei poteri e le regole della democrazia politica hanno una certa qual possibilità di funzionare, all’interno di un determinato paese, soltanto quando – nell’ambito del conflitto strategico dei gruppi più forti per la supremazia – uno, e uno solo, dei gruppi appartenenti al livello dei “decisori” riesce, per un periodo non breve, a sottomettere gli altri e a coordinare, in questo modo, il funzionamento complessivo di una formazione sociale particolare. Sino a che non si riusciranno a superare le concezioni prevalenti, presso i politologi, riguardo alla natura dello Stato moderno in occidente  anche la nozione di politica – sia quella più ristretta legata agli “apparati specifici” sia quella più allargata che la definisce come funzione sociale della distribuzione del potere mediante il conflitto – non potrà trovare un autentico chiarimento. A tutt’oggi comunque il concetto maggiormente “realistico” di “politico” (distinto dalla “politica” come arte del governo riferita ad una determinata forma di Stato ) rimane quello di C. Schmitt che lo definisce come quell’agire da cui si origina il conflitto tra  amico e nemico in cui sia il primo che il secondo termine possono contenere al loro interno delle suddivisioni: alleanze paritetiche, blocco sociale dominato da una frazione dirigente, sintesi di forze di tipo diverso e complementari ecc..

Nell’ultima parte dell’articolo G. Rossi pone il problema, sempre riguardante il tema complessivo concernente il deficit di democrazia, del “radicamento legale dell’illegalità”. Così scrive in proposito il famoso esperto di finanza:

<<È ben noto che la legalità formale si basa sulle leggi esistenti, ma non v’è dubbio che in queste esistono gravi lacune, per mancanza di norme e zone grigie, dove anche l’eccesso di norme crea difficoltà e contraddittorie interpretazioni. In questi settori si annida sovente l’illegalità, intesa non solo come rottura della legge esistente, ma anche come inosservanza dei principi fondamentali della democrazia costituzionale e delle regole di base del sistema. […] Il problema ovviamente non è riferito solo al potere giudiziario, ma soprattutto al potere dei vari organismi dipendenti dall’esecutivo e delle cosiddette agenzie indipendenti, alle quali sovente viene delegata, senza che poi siano rispettate le regole di base del sistema, la normativa secondaria. Si pensi ad esempio, anche nel nostro Paese, a tutta la disciplina dei mercati finanziari e del sistema bancario, dove larghe sacche di inefficienza al limite dell’illegalità sono considerate assolutamente legali o indifferenti alla legge>>.

Su queste questioni La Grassa, in questo blog e nei suoi saggi, si è espresso diffusamente, perciò in questa sede mi pare sufficiente ricordare  come i mezzi per condurre le battaglie, politiche in senso lato, relative al conflitto strategico sono quelli sia palesi sia occulti, sono quelli legali ma quando è necessario anche quelli illegali, così che è la forza che rende effettiva la norma o che la cambia in corso d’opera anche se sulle carte (anche quelle Costituzionali) appaiono vigenti certi principi. In definitiva le “mancanze” e gli “errori” nella normazione e nella legislazione risultano funzionali ai rapporti di forza, e alla lotta, tra gruppi sociali sia a livello dello Stato-nazione che in ambito internazionale.

Mauro T.                     03.06.2012